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Facciamo il punto della situazione! Ricapitoliamo insieme le novità nel settore delle revisioni veicoli!

Come ben noto a tutti voi, negli ultimi giorni siamo stati sommersi da informazioni più o meno precise relativamente ai cambiamenti che hanno interessato il campo del settore revisioni.

Allora facciamo insieme il punto della situazione! Ricapitoliamo i punti salienti delle novità!

  • Il Certificato di Revisione. La Direttiva 45/2014 impone ai centri di Revisione la Stampa del Certificato da rilasciare ai clienti, un documento che riepiloga l'esito delle operazioni effettuate e che riporta la data di scadenza della prossima revisione. Il suddetto Certificato ad ogni modo non andrà a sostituire l'etichetta (ora definita Attestato) da apporre sul libretto di circolazione del veicolo. Il successivo Decreto 211 del 18 maggio 2018, relativo all'attuazione del decreto di recepimento della Direttiva 45/2014, rimanda però l'obbligo di produrre il Certificato di Revisione a data destinarsi, ma non oltre il 31 marzo 2019. Questo è stato reso necessario in seguito agli aggiornamento che il CED sta effettuando ai propri sistemi informatici al fine di introdurre sul Certificato il livello di gravità (lieve, grave o pericoloso) delle carenze rilevate.
  • Attestato di Revisione. L'etichetta da apporre sul libretto di circolazione del veicolo, viene ora definita Attestato. Anche per quanto riguarda l'Attestato ci sono importanti novità. Infatti viene ora prodotto riportando la data di scadenza della revisione successiva. Inoltre, a sinistra del codice antifalsificazione, viene ora stampato il valore dei chilometri registrati durante la revisione, valore che, una volta comunicato al CED, non è più possibile modificare.
  • Carenze nelle banche dati del CED. A causa di questo problema, alcuni centri potrebbero trovare qualche difficoltà al momento della stampa dell'Attestato. E' infatti possibile che vengano visualizzati messaggi di errore (es: I parametri per il calcolo della scadenza revisione non sono presenti in base ai dati oppure: Codice Categoria Internazionale non trovato) in questo casi NON ANNULLARE LA REVISIONE, ma chiamare il CED per comunicare il problema in modo che possa aggiornare la sua banca dati. Se doveste invece visualizzare il messaggio "SCADENZA DA VERIFICARE RECARSI PRESSO UMC", l'utente ha tempo fino alla successiva revisione per recarsi presso l'Ufficio di Motorizzazione, che provvederà ad aggiornare i dati necessari per il calcolo della prossima scadenza. In questo caso non è richiesta la stampa dell'Attestato (o etichetta), sarà possibile circolare fino a successiva revisione, MA ATTENZIONE: fino a quanto l'utente non si reca presso l'UMC, per l'aggiornamento dei dati, il portale dell'automobilista negherà le successive richieste di revisionabilità del veicolo in questione. A questo proposito quindi è MOLTO IMPORTANTE E NECESSARIO avvisare l'automobilista.
  • Nuovo Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR). Come noto da oggi, venerdi 25 maggio 2018, entra in vigore in tutti i Paesi dell'Unione Europea il nuovo regolamento generale per la protezione dei dati. Suddetto regolamento, oltre a dettare importanti accorgimenti a livello burocratico e informatico per la protezione dei dati personali, impone che venga modificato il testo per l'informativa sulla privacy finora utilizzato che da oggi quindi cessa la sua validità. Le varie software house (HPA, MMB, Dekra, Prisma, ecc...) hanno deciso di gestire in modo differente la questione, alcune producendo un'informativa standardizzata, altre lasciando a discrezione dell'utente la possibilità di elaborare un'informativa ad hoc. Vi invitiamo pertanto a contattare la vostra software house di competenza per capire come si deve procedere e, nel caso in cui si debba provvedere autonomamente, di contattare un consulente esperto in materia, come il vostro commercialista, affinché vi vengano date le direttive necessarie per rispettare i parametri richiesti dal GDPR nella sua globalità.